Rimborso e compensazione

  • Servizio attivo

Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute e la compensazione tra crediti e debiti, senza interessi, nell’ambito dei tributi comunali.


A chi è rivolto

A chi chiede la compensazione o il rimborso di un tributo.

Descrizione

Il rimborso delle somme versate e non dovute si può richiedere entro i 5 anni dal giorno del pagamento dell'indebito oppure da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Non possono essere rimborsate somme inferiori o uguali a 12 €, salvo disposizioni diverse.

La compensazione tra crediti e debiti, senza interessi, si può richiedere nell'ambito dei tributi comunali, così come previsto dal Regolamento generale delle entrate. La compensazione non è ammessa se il diritto al rimborso è decaduto oppure per tributi riscossi tramite ruolo.

Come fare

La domanda di rimborso si presenta compilando il modulo in questa pagina, con firma per sottoscrizione. È necessario riportare:

  • i dati identificativi del contribuente e del suo legale rappresentante
  • il riferimento al tributo da rimborsare
  • la prova dell'avvenuto pagamento della somma di cui si chiede il rimborso.

La domanda di compensazione si presenta compilando il modulo in questa pagina e facendolo pervenire almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo. È necessario riportare:

  • l'identificazione del contribuente
  • il tributo che si intende pagare con la compensazione
  • l’indicazione esatta del credito
  • l’importo (cioè la parte del credito) che si intende usare per la compensazione
  • la dichiarazione di non aver già richiesto il rimborso per il credito da usare in compensazione oppure, se l'istanza di rimborso è già stata prodotta, la dichiarazione di rinuncia alla stessa.

Le richieste di rimborso e compensazione possono essere trasmesse al Comune in una delle seguenti modalità:

Cosa serve

Documenti da presentare:

  • Copia di un documento di identità valido del richiedente (non è necessaria se identificati tramite SPID/CIE)
  • Attestazione di versamento della somma per cui si chiede rimborso o compensazione.

Cosa si ottiene

Per il rimborso: il Comune rende noto se la richiesta è stata accolta (in tutto o in parte) oppure negata.

Per la compensazione: una volta accertata la sussistenza del credito, il Comune emette il provvedimento e lo comunica subito al contribuente.

Tempi e scadenze

Per il rimborso: 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari, e anche se devono essere reperiti elementi istruttori in uffici esterni al Comune, per il tempo necessario ad ottenerne risposta.

Se il cittadino non fornisce i chiarimenti entro i termini necessari per la definizione del procedimento, la richiesta viene archiviata.

Quanto costa

Niente.

Accedi al servizio

Questo servizio non prevede la possibilità di prendere appuntamento, per qualsiasi necessità rivolgersi all’ufficio.

Uffici (canale fisico)

Ufficio Entrate


Indirizzo: Viale Cento Fiori, 34 Montelupo Fiorentino (FI)

Normative di riferimento

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

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Telefono: 0571 917543
Email: tributi@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

Argomenti:

Pagina aggiornata il 24/04/2024

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