Rimborso e compensazione

  • Servizio attivo

Il contribuente può chiedere il rimborso delle somme versate e non dovute e la compensazione tra crediti e debiti, senza interessi, nell’ambito dei tributi comunali.


A chi è rivolto

A chi chiede la compensazione o il rimborso di un tributo.

Descrizione

Il rimborso delle somme versate e non dovute si può richiedere entro i 5 anni dal giorno del pagamento dell'indebito oppure da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Non possono essere rimborsate somme inferiori o uguali a 12 €, salvo disposizioni diverse.

La compensazione tra crediti e debiti, senza interessi, si può richiedere nell'ambito dei tributi comunali, così come previsto dal Regolamento generale delle entrate. La compensazione non è ammessa se il diritto al rimborso è decaduto oppure per tributi riscossi tramite ruolo.

Come fare

La domanda di rimborso si presenta compilando il modulo in questa pagina, con firma per sottoscrizione. È necessario riportare:

  • i dati identificativi del contribuente e del suo legale rappresentante
  • il riferimento al tributo da rimborsare
  • la prova dell'avvenuto pagamento della somma di cui si chiede il rimborso.

La domanda di compensazione si presenta compilando il modulo in questa pagina e facendolo pervenire almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo. È necessario riportare:

  • l'identificazione del contribuente
  • il tributo che si intende pagare con la compensazione
  • l’indicazione esatta del credito
  • l’importo (cioè la parte del credito) che si intende usare per la compensazione
  • la dichiarazione di non aver già richiesto il rimborso per il credito da usare in compensazione oppure, se l'istanza di rimborso è già stata prodotta, la dichiarazione di rinuncia alla stessa.

Le richieste di rimborso e compensazione possono essere trasmesse al Comune in una delle seguenti modalità:

Cosa serve

Documenti da presentare:

  • Copia di un documento di identità valido del richiedente (non è necessaria se identificati tramite SPID/CIE)
  • Attestazione di versamento della somma per cui si chiede rimborso o compensazione.

Cosa si ottiene

Per il rimborso: il Comune rende noto se la richiesta è stata accolta (in tutto o in parte) oppure negata.

Per la compensazione: una volta accertata la sussistenza del credito, il Comune emette il provvedimento e lo comunica subito al contribuente.

Tempi e scadenze

Per il rimborso: 180 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Il termine è interrotto dalla richiesta di documentazione integrativa o di chiarimenti necessari, e anche se devono essere reperiti elementi istruttori in uffici esterni al Comune, per il tempo necessario ad ottenerne risposta.

Se il cittadino non fornisce i chiarimenti entro i termini necessari per la definizione del procedimento, la richiesta viene archiviata.

Quanto costa

Niente.

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Uffici (canale fisico)

Ufficio Entrate


Indirizzo: Viale Cento Fiori, 34 Montelupo Fiorentino (FI)

Normative di riferimento

Condizioni di servizio

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Telefono: 0571 917543
Email: tributi@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

Argomenti:

Pagina aggiornata il 24/04/2024

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