Descrizione
“Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni (art. 5 Dlgs 33/2013)”.
Il diritto di accesso del cittadino alla documentazione in possesso della PA è stato ridisegnato recentemente dalla normativa.
L’accesso civico è stato introdotto dall’ art. 5 del D. Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni) e recentemente riformato dal D. Lgs 97/2016 con cui è stato adottato il FOIA Freedom of Information Act (legge sulla libertà d’informazione), che ridefinisce la trasparenza come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione all’attività amministrativa.
È opportuno precisare che la nuova normativa non ha modificato od abrogato la L. 241/90 sull’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi che riguarda, più nello specifico, posizioni soggettive (persona fisica o giuridica).
Ad oggi si possono quindi distinguere tre forme di accesso:
Chiunque ha il diritto di presentare richiesta di accesso a dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria.
Accesso agli atti amministrativi o accesso documentale
Chiunque abbia un interesse diretto, concreto e attuale verso un atto, un documento o una pratica in possesso dell’amministrazione comunale, può presentare richiesta di accesso agli atti amministrativi per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.