La riscossione coattiva è il procedimento con cui il Comune esige il pagamento di tributi (IMU, TASI, TARI) o entrate patrimoniali (multe, mensa, trasporto, affitti ecc.) che non risultano versati spontaneamente nei tempi dell’atto originario.
Il Comune può gestire direttamente la riscossione coattiva, oppure affidarla ad un soggetto esterno o all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.
Notifica avviso di accertamento
L’avviso di accertamento viene inviato tramite raccomandata A/R o PEC entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
La Legge di Bilancio 2020 ha potenziato la riscossione coattiva facendo diventare esecutivo l’avviso di accertamento: non sono più necessarie né la cartella esattoriale né l’ingiunzione fiscale per poter dare avvio alle azioni esecutive di riscossione (fermo amministrativo, pignoramento, ipoteca).
L’avviso di accertamento esecutivo deve contenere tutti gli elementi necessari per poter provvedere al pagamento (ad esempio: tipologia del tributo non pagato, motivazione, importo dovuto, scadenza, ecc.).
Possibilità di rateizzare
Il debitore può pagare tutto in un’unica soluzione con le modalità specificate nell’avviso oppure chiedere una rateizzazione, se si trova in effettiva difficoltà economica. Una volta accolta la richiesta di rateizzazione da parte dell’Ente creditore, non possono più essere attivate azioni di riscossione (ipoteca o fermo amministrativo), ma rimangono valide quelle già iniziate alla data di concessione della rateizzazione.
Messa in atto delle attività di riscossione
Scaduto il termine per provvedere al pagamento dell’avviso di accertamento esecutivo, in caso di mancato pagamento, si applicano le principali azioni di riscossione coattiva:
- fermo amministrativo, cioè l’iscrizione del fermo dell’autoveicolo
- pignoramento presso terzi, cioè l’espropriazione forzata di beni quali stipendio o affitto
- pignoramento di beni mobili/immobili, ossia l’atto di vincolare determinati beni del debitore al soddisfacimento del diritto creditorio
- iscrizione ipotecaria, che rappresenta il diritto di prelazione su un bene per tutelare il creditore contro il pericolo di insolvenza.