La Carta di identità può sempre essere sostituita da uno dei documenti di riconoscimento equivalenti, cioè di uguale valore ed efficacia giuridica, elencati qui sotto:
- passaporto
- patente di guida
- patente nautica
- libretto di pensione
- patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
- porto d’armi
- tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.