Equivalenza documenti d’identità

La Carta di identità può sempre essere sostituita da un documento di riconoscimento equivalente, cioè di uguale valore ed efficacia giuridica.


La Carta di identità può sempre essere sostituita da uno dei documenti di riconoscimento equivalenti, cioè di uguale valore ed efficacia giuridica, elencati qui sotto:

  • passaporto
  • patente di guida
  • patente nautica
  • libretto di pensione
  • patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici
  • porto d’armi
  • tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.

Ultimo aggiornamento: 24/04/2024, 09:35

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