Assegno di maternità di competenza del Comune

Si tratta di un contributo economico corrisposto alle neo-mamme non occupate che non percepiscono alcuna indennità di maternità oppure ricevono un’indennità mensile inferiore all’assegno stesso. La prestazione è concessa dai comuni e pagata dall’INPS.


Si tratta di un contributo economico corrisposto alle neo-mamme non occupate che non percepiscono alcuna indennità di maternità oppure ricevono un’indennità mensile inferiore all’assegno stesso. La prestazione è concessa dai comuni e pagata dall’INPS nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo.

L’assegno spetta, purché residenti in Italia: alle cittadine italiane; alle cittadine comunitarie; alle cittadine extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione Europea o Italiano della durata di cinque anni oppure della carta di soggiorno permanente.

La domanda va presentata al comune di residenza entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.

 

Link Utili

Approfondimento sul sito web dell’INPS

Unione dei Comuni Empolese – Valdelsa (Modulistica)

Ultimo aggiornamento: 02/05/2024, 15:29

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