Terre e rocce da scavo

  • Servizio attivo

La gestione delle terre e rocce da scavo è disciplinata dal DPR n. 120 del 13 giugno 2017.


A chi è rivolto

Al soggetto la cui attività materiale produce le terre e rocce da scavo.

Descrizione

La gestione delle terre e rocce da scavo è disciplinata dal DPR n. 120 del 13 giugno 2017. Il regolamento mantiene sostanzialmente l’impostazione della normativa precedente, introducendo alcune novità riguardanti:

  • la gestione delle terre e rocce qualificate come sottoprodotti
  • il deposito temporaneo di terre e rocce qualificate come rifiuti
  • la gestione di terre e rocce nei siti sottoposti a bonifica.

Inoltre, prevede che il produttore delle terre e rocce da scavo trasmetta ad ARPAT una dichiarazione relativa alle caratteristiche dei materiali da scavare.

Le terre e rocce da scavo sono suddivise in tre diverse tipologie in base ai cantieri di provenienza:

  • cantieri di grandi dimensioni (terre e rocce da scavo > 6000 mc) che riguardano opere assoggettate a VIA/AIA
  • cantieri di grandi dimensioni (terre e rocce da scavo > 6000 mc) che riguardano opere non assoggettate VIA/AIA
  • cantieri di piccole dimensioni (< 6000 mc).

Gestione terre e rocce da scavo in piccoli cantieri e in grandi cantieri non soggetti a VIA o AIA

Almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo, il produttore invia al Comune del sito di scavo e all’ARPAT una dichiarazione di utilizzo (allegato 6) contenente tipologia e quantità di materiale scavato, estremi dell’eventuale sito intermedio e del sito di destinazione, rispetto dei requisiti di qualità ambientale.

Il riutilizzo deve avvenire entro 1 anno dalla produzione, salvo che il progetto di utilizzo non abbia durata superiore, e può essere prorogato una volta sola per massimo 6 mesi in caso di imprevisti.

Le attività di scavo e utilizzo devono essere autorizzate in base alla vigente disciplina urbanistica. Al termine dei lavori deve essere inviata al Comune del sito di produzione, a quello del sito di destinazione e all’ARPAT la dichiarazione di avvenuto utilizzo (allegato 8).

Si possono effettuare uno o più depositi intermedi di durata massima non superiore a quella di validità della dichiarazione di utilizzo. I depositi intermedi possono essere presso il sito di scavo, presso quello di destinazione o presso altro sito, a condizione che la classe di destinazione urbanistica di quest’ultimo sia compatibile con quella del sito di produzione. Il deposito intermedio deve essere dotato di apposita segnaletica.

Il trasporto dei materiali, sia verso il sito di utilizzo che verso eventuali siti intermedi, deve essere accompagnato dal documento di trasporto (allegato 7) redatto in triplice copia: una per il proponente o produttore, una per il trasportatore e una per il destinatario. Se proponente ed esecutore sono soggetti diversi, deve essere prevista una quarta copia.

Come fare

Le dichiarazioni di cui agli allegati 6, 7 e 8 devono essere inviate ad ARPAT e per conoscenza al Comune di Montelupo Fiorentino. La dichiarazione per il riutilizzo di terre e rocce in sito deve essere inoltrata al Comune in una di queste modalità:

Cosa serve

Documenti da presentare:

  • Copia di un documento di identità valido del richiedente (non è necessario se identificati tramite SPID/CIE).

Cosa si ottiene

Ricevuta di avvenuta presentazione dell'istanza.

Tempi e scadenze

La dichiarazione per il riutilizzo di terre e rocce in sito deve essere inviata contestualmente all’inizio dei lavori.

Quanto costa

Niente.

Accedi al servizio

Dichiarazione materiale di scavo

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Oppure, puoi prenotare un appuntamento e presentarti presso gli uffici.

Uffici (canale fisico)

Ufficio Ambiente


Indirizzo: Viale Cento Fiori, 34 Montelupo Fiorentino (FI)

Ulteriori informazioni

Deposito temporaneo di terre e rocce gestite come rifiuti

Le terre e rocce poste a deposito temporaneo gestite come rifiuti devono essere avviate a recupero o smaltimento:

  • ogni 3 mesi, indipendentemente dalle quantità in deposito
  • una volta raggiunti i 4000 mc di cui al massimo 800 mc di pericolosi.

Il deposito temporaneo non può superare la durata di 1 anno.

 

Reimpiego nel medesimo sito di escavazione per rinterri

Terre e rocce non contaminate e riutilizzate nel medesimo sito di scavo per attività di costruzione non sono considerate rifiuti. I materiali che rispondono a questi requisiti possono essere riutilizzati nel sito di scavo: è necessario inoltrare al Comune l'autodichiarazione che si trova in questa pagina.

Per le sole opere sottoposte a VIA, il riutilizzo dei materiali escavati presso il sito di produzione può essere effettuato previa presentazione di un Piano preliminare di utilizzo in sito.

 

Terre e rocce nei siti di bonifica

L’uso è consentito nel rispetto delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) per le specifiche destinazioni d’uso oppure, in caso di superamento, previa approvazione dell’autorità competente. Sono previste apposite procedure di caratterizzazione.

Si ricorda che ARPAT effettua controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive di certificazione di atto di notorietà.

 

Link utili
ARPAT - terre e rocce da scavo: FAQ

Normative di riferimento

  • D.Lgs. 152/2006, in particolare l’art. 185 comma 1 lettera c) per il rimpiego nel medesimo sito di escavazione per rinterri
  • D.M. 161/2012
  • Legge 9 Agosto 2013 n 98 (Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69)
  • DPR n. 120 del 13/06/2017, in vigore dal 22/08/2017 (ne sono parte integrante gli allegati 6, 7 e 8), e in particolare l'art.21 per la dichiarazione relativa alle caratteristiche dei materiali da scavare.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Unità Organizzativa responsabile

Territorio

Indirizzo: Viale Cento Fiori, 34 – 50056 Montelupo Fiorentino (FI)

Contatti

Ufficio Ambiente


Telefono: 0571 917597
Email: ambiente@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

Argomenti:

Pagina aggiornata il 24/04/2024

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